Grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ognuno di noi sta riacquisendo importanza nel settore energetico attraverso una sempre maggiore attenzione al fattore ambientale e il sempre più elevato interesse dei cittadini per l’energia verde e la mobilità sostenibile.

Per questo motivo si stima che 264 milioni di cittadini dell’Unione Europea nei prossimi anni si uniranno al mercato dell’energia come prosumer (producer + consumer), generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema. Il prosumer sarà colui che possedendo un proprio impianto di produzione di energia elettrica, ne andrà ad auto-consumare una parte e potrà immetterne in rete la rimanente, oppure scambiarla con altri consumatori o accumularla per poterla riutilizzare nel momento più opportuno.

La forma innovativa di prosumption può essere messa in atto attraverso le comunità energetiche.

Che cos’è una comunità energetica?

Una comunità energetica è la coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire energia attraverso uno o più impianti energetici locali.

L’art. 42 del “Decreto Milleproroghe” regola, oltre alla costituzione di Comunità Energetiche, anche gli schemi di Autoconsumo Collettivo.

Ma qual è la differenza?

Nell’autoconsumo collettivo i soggetti che agiscono collettivamente devono trovarsi nello stesso edificio o condominio per poter consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questo a differenza dei soggetti costituenti le comunità energetiche, i quali possono essere persone fisiche o giuridiche, che pur risiedendo in edifici diversi, fanno riferimento alla medesima cabina di trasformazione, di media o bassa tensione.

La disposizione relativa alle comunità energetiche prevede che i soggetti che vi partecipano devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW ed entrati in esercizio dopo il 1 Marzo 2020.

Da specificare è inoltre il fatto che i consumatori finali dei partecipanti ad entrambi i modelli di condivisione energetica manterranno i propri diritti e i doveri, essendo quindi liberi di scegliere il proprio fornitore di energia. Avranno poi la facoltà di nominare un delegato, appartenente ad un’azienda esterna, per la gestione dei flussi con il GSE, ovvero la restituzione di alcune voci in bolletta non dovute (per l’energia condivisa e la tariffa incentivante).

La tariffa di incentivo sarà cumulabile con le detrazioni fiscali e sarà stabilita in valori differenti, distinti in base alla tipologia:

  1. Energia condivisa nell’ambito dell’autoconsumo collettivo (100 €/MWh);
  2. Energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili (110 €/MWh)