EU ETS-Emission Trading System: Sistema Cap & Trade

Il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra EU ETS stabilisce un tetto massimo annuale (cap) alle emissioni inquinanti in Europa prodotte dalle imprese, appartenenti al settore industriale e all’aviazione, soggette alla Direttiva 2018/410/UE (recepita in Italia con il d.lgs n.47/2020).

 

Ogni soggetto vincolato da tale meccanismo riceve ogni anno un determinato numero di quote di emissione EUA- European Unit Allowance, dove ciascuna autorizza ad emettere 1 tonnellata di CO2 equivalente, ed entro il 30 aprile deve restituire le quote corrispondenti alle emissioni prodotte nell’anno precedente.

 

Se queste ultime sono superiori al cap assegnato, l’impresa deve acquistare le quote mancanti sul mercato EU ETS, viceversa può vendere le quote in eccedenza oppure accantonarle per il periodo successivo (trade).

 

I certificati EUA nella Fase 4 (2021-2030)

Entro il 30 aprile 2021, i partecipanti al sistema EU ETS devono restituire le quote relative alle emissioni dell’anno 2020, l’ultimo della Fase 3 (2013-2020): si precisa che non è consentita la restituzione di quote della Fase 4 (iniziata il 1° gennaio 2021) per l’anno 2020 (borrowing non ammesso).

Inoltre, nella nuova Fase potranno essere utilizzati indistintamente sia i certificati EUA (generali), sia quelli AEUA (aviazione) e rimangono valide automaticamente le quote residue della Fase 3 (banking ammesso).

 

I crediti internazionali CER-ERU nella Fase 4 (2021-2030)

I crediti internazionali sono strumenti finanziari che rappresentano 1 tonnellata di CO2 eliminata o ridotta nell’atmosfera, a seguito di un progetto di riduzione delle emissioni.

Sono stati istituiti due meccanismi nell’ambito del protocollo di Kyoto:

1) il meccanismo di sviluppo pulito: consente ai paesi industrializzati di investire in progetti per ridurre le emissioni inquinanti in paesi in via di sviluppo, mediante CER (riduzioni certificate di emissioni)

2) l’applicazione congiunta: consente ai paesi industrializzati di adempiere in parte all’obbligo di riduzione delle emissioni previsto dal sistema EU ETS, mediante ERU (unità di riduzione delle emissioni).

Nella Fase 4 del mercato EU ETS non potranno più essere utilizzati. Pertanto, entro il 30 aprile 2021 sarà possibile scambiare crediti internazionali eleggibili con quote della Fase 3, mentre dal 1° maggio 2021 in poi le transazioni in entrata con CER ed ERU sui conti EU non saranno più possibili.

Eventuali crediti presenti sui conti della sezione italiana del Registro dell’Unione (conti EU) possono essere mantenuti fino al 1° luglio 2023, invece quelli sui conti nazionali di Kyoto (IT) possono essere mantenuti fino al 1° gennaio 2026.